Art. 3.
Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 , per l'elezione della Camera dei deputati, con le modificazioni di cui al presente decreto.
Alle dizioni "Camera dei deputati", "Deputato", "Segreteria della Camera dei deputati", usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: "Consiglio regionale", "Consigliere regionale", "Cancelleria della Corte di appello".
Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 , per l'elezione della Camera dei deputati, con le modificazioni di cui al presente decreto.
Alle dizioni "Camera dei deputati", "Deputato", "Segreteria della Camera dei deputati", usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: "Consiglio regionale", "Consigliere regionale", "Cancelleria della Corte di appello".