Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462
Articolo 2Articolo 4
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30 dicembre 1948
Art. 3.
Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 , per l'elezione della Camera dei deputati, con le modificazioni di cui al presente decreto.
Alle dizioni "Camera dei deputati", "Deputato", "Segreteria della Camera dei deputati", usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: "Consiglio regionale", "Consigliere regionale", "Cancelleria della Corte di appello".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1948
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