Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254
Articolo 5Articolo 7
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1 gennaio 2007
Art. 6. Contenuto della richiesta 1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalita' del sinistro;
e) le generalita' di eventuali testimoni;
f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
a) l'eta', l'attivita' e il reddito del danneggiato;
b) l'entita' delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
Nota all'art. 6:
- L'art. 142 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 , e' il seguente:
«Art. 142 (Diritto di surroga dell'assicuratore sociale). - 1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreche' non sia gia' stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potra' procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potra disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non puo' esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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