Art. 8. Determinazioni dell'impresa 1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.