Articolo 5 del Decreto 24 novembre 1994, n. 687
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1995
Art. 5. Modifica e revoca del programma 1. Lo speciale programma di protezione previsto dall'art. 10 della legge e' a termine e puo' essere modificato o revocato in relazione all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
2. Prima di procedere alla seduta per la delibera sulla revoca del programma, il presidente della commissione centrale dispone per l'acquisizione del parere dell'autorita' che ha formulato la proposta e, se ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3, del parere del procuratore nazionale antimafia. Ove occorra, la commissione, prima di procedere alla revoca, provvede altresi' a richiedere alle autorita' competenti i dati e le informazioni indicati nell'art. 1.
3. La revoca e' disposta quando e' cessata l'esposizione a grave e attuale pericolo ovvero sono ritenute comunque adeguate le ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta o internata, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Nella valutazione sulla attualita' e sulla gravita' del pericolo, la commissione tiene conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese. Le dichiarazioni sono valutate anche con riferimento alla loro utilizzabilita' nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorita' giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla attendibilita' delle dichiarazioni medesime.
5. Qualora il soggetto interessato non abbia rispettato gli impegni che, a norma dell'art. 12 della legge, ha assunto all'atto della sottoscrizione dello speciale programma di protezione, la commissione puo' disporne la modifica o la revoca allorche' ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia piu' possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perche' le condotte tenute sono di per se' indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione.
6. Costituiscono fatti valutabili ai fini della modifica o della revoca delle misure di tutela e di assistenza sia l'avvenuto cambiamento delle generalita' del soggetto interessato sia l'offerta al medesimo della concreta possibilita' di svolgere attivita' di lavoro o di impresa.
7. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto allo speciale programma di protezione, la commissione indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca del programma. Se il termine non e' indicato, esso e' di un anno dalla data del provvedimento.
8. La commissione e' comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 7 ogni volta che ne faccia motivata richiesta il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o l'altra autorita' che ha formulato la proposta.
9. Salva la facolta' della commissione di richiedere all'autorita' competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi e sulla applicabilita' delle disposizioni dell' art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 10 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 13-ter del D.L. n. 8/1991 , aggiunto dall' art. 13, comma 2, del D.L. n. 306/1992 , e' il seguente:
"Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono disposte sentita l'autorita' che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento puo' essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui l'autorita' indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.
3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione".
- Il testo dell' art. 147-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ), introdotto dall' art. 7, comma 2, del D.L. n. 306/1992 e' il seguente:
"Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo' svolgersi a distanza secondo modalita' tali da assicurare la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame.
2. Le modalita' di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente