Art. 2. Contenuti della proposta 1. La proposta per l'ammissione allo speciale programma di protezione contiene la indicazione delle persone esposte al pericolo e dei motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravita' e attualita'. Per evidenziare l'importanza del contributo, gli elementi concernenti il pericolo per l'incolumita' e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative di cui all'art. 12 della legge, la proposta del procuratore della Repubblica di ammissione allo speciale programma di protezione, ovvero il parere dello stesso procuratore, quando la proposta e' effettuata da altra autorita', indica, fra l'altro, i principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni e i motivi per i quali esse sono ritenute attendibili e importanti per le indagini o per il giudizio. La proposta o il parere precisa, inoltre, se risultano elementi che confermano l'attendibilita' delle dichiarazioni acquisite e, nel caso si tratti di dichiarazioni rese da soggetto appartenente a un gruppo criminale, di quale gruppo si tratta e quale ruolo in esso ricopre il soggetto proposto.
2. Salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione, il procuratore della Repubblica allega alla proposta o al parere reso all'autorita' proponente copia del verbale dell'atto, di seguito denominato "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", con il quale il soggetto interessato ha manifestato all'autorita' giudiziaria la volonta' di collaborare e nel quale ha reso, con le forme e le modalita' previste dal codice di procedura penale per gli atti di indagine del pubblico ministero, le informazioni indicate nel comma 1 ed ha esposto, fra l'altro, quantomeno sommariamente, i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori. ((1)) 3. Il verbale delle dichiarazioni preliminari e' sostituito dal "verbale di informazioni ai fini delle indagini" quando il soggetto proposto risulta estraneo a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti. ((1)) 4. Dal contenuto del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni e' fatta menzione nella proposta o nel parere del procuratore della Repubblica anche nei casi in cui non e' possibile la contestuale trasmissione per i motivi indicati nel comma 2. ((1)) 5. La proposta indica se, a seguito della redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni, sono state interessate le autorita' di pubblica sicurezza per l'adozione delle eventuali misure di tutela, e, qualora la dichiarazione sia resa da soggetti detenuti o internati ovvero li coinvolga, anche il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
In tali casi, deve essere acquisita la documentazione proveniente dalle autorita' competenti e attestante il tipo di misure adottate.
6. Quando la proposta o il parere del procuratore della Repubblica riguarda persone esposte a pericolo per effetto di collaborazione offerta anteriormente, il verbale delle dichiarazioni preliminari o il verbale di informazioni e' sostituito da informazioni scritte sul contenuto della collaborazione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 8 settembre 1995 n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 13/09/1995, n. 38) "Dichiara che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli artt. 2, commi secondo, terzo e quarto, e 4, comma secondo, del decreto ministeriale anzidetto, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", o, a seconda dei casi, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini"; e di conseguenza annulla in parte qua le norme anzidette".
2. Salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione, il procuratore della Repubblica allega alla proposta o al parere reso all'autorita' proponente copia del verbale dell'atto, di seguito denominato "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", con il quale il soggetto interessato ha manifestato all'autorita' giudiziaria la volonta' di collaborare e nel quale ha reso, con le forme e le modalita' previste dal codice di procedura penale per gli atti di indagine del pubblico ministero, le informazioni indicate nel comma 1 ed ha esposto, fra l'altro, quantomeno sommariamente, i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravita' e allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori. ((1)) 3. Il verbale delle dichiarazioni preliminari e' sostituito dal "verbale di informazioni ai fini delle indagini" quando il soggetto proposto risulta estraneo a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualita' di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti. ((1)) 4. Dal contenuto del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni e' fatta menzione nella proposta o nel parere del procuratore della Repubblica anche nei casi in cui non e' possibile la contestuale trasmissione per i motivi indicati nel comma 2. ((1)) 5. La proposta indica se, a seguito della redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni, sono state interessate le autorita' di pubblica sicurezza per l'adozione delle eventuali misure di tutela, e, qualora la dichiarazione sia resa da soggetti detenuti o internati ovvero li coinvolga, anche il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
In tali casi, deve essere acquisita la documentazione proveniente dalle autorita' competenti e attestante il tipo di misure adottate.
6. Quando la proposta o il parere del procuratore della Repubblica riguarda persone esposte a pericolo per effetto di collaborazione offerta anteriormente, il verbale delle dichiarazioni preliminari o il verbale di informazioni e' sostituito da informazioni scritte sul contenuto della collaborazione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 8 settembre 1995 n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 13/09/1995, n. 38) "Dichiara che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli artt. 2, commi secondo, terzo e quarto, e 4, comma secondo, del decreto ministeriale anzidetto, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", o, a seconda dei casi, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini"; e di conseguenza annulla in parte qua le norme anzidette".