Articolo 6 bis del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
Articolo 6Articolo 7
Versione
11 novembre 2012
>
Versione
1 gennaio 2023
Art. 6-bis. (( (Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni). )) (( 1. In parziale deroga all' articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all' articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, possono essere utilizzate dalla regione per finalita' extra-sanitarie.
2. All' articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorche' effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 , sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalita' indicate nel primo periodo."))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente