Articolo 23 - Convenzione della Legge 7 ottobre 1986, n. 735
Articolo 22Articolo 24
Versione
7 novembre 1986
Articolo 23

I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.
I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
I titolari di una pensione e di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.

Entrata in vigore il 7 novembre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente