Articolo 23
I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.
I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
I titolari di una pensione e di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.
I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
I titolari di una pensione e di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.