Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche - base e di coordinamento - e i livelli differenziati di professionalita' del preesistente ordinamento.
L'anzianita' maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento e' riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica.
Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento e' attribuito il profilo stesso.
Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di piu' profili delle medesima qualifica e' attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza.
Ai dipendenti gia' appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985, conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, si identificano specificatamente con un profilo ((di qualifica superiore)) a quella rivestita, e' attribuito il profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle singole qualifiche di base e relativi livelli superiori.
Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti gia' appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalita' che, alla data del 31 dicembre 1985, hanno svolto, per atto formale ed almeno sino alla data della suddetta determinazione, ovvero secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa e per almeno un triennio anche non continuativo negli ultimi cinque anni, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione, con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra, del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualifica funzionale.
Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze.