Regolamento-art. 56 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
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21 novembre 1919
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2 novembre 1924
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10 febbraio 2011
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/05/2002, n. 7299Massima: […] Ne consegue che avverso detto provvedimento, che concreta un'ipotesi di sospensione necessaria da aggiungersi a quelle di cui all'art. 295 del codice di procedura civile, risulta esperibile non il regolamento di giurisdizione, ma il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice medesimo.Massima: Il provvedimento con il quale il tribunale, nel corso di un giudizio di divorzio, sospenda - a seguito di dichiarazione di litispendenza internazionale e di conseguente sospensione del processo - l'efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal presidente del tribunale ex art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, non costituisce un provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non risolve una questione di competenza, ne' di giurisdizione, e, comunque, ha natura provvisoria ed interinale al pari di quelli la cui efficacia è stata sospesa. Ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione (neppure ex art. 111 Cost.), ne' il regolamento preventivo di giurisdizione, ne' il regolamento di competenza.Leggi di più...
- belga del 6 aprile 1962·
- esclusione·
- configurabilità·
- interpretazione·
- fondamento·
- condizioni·
- causa di divorzio tra cittadini italiani pendente davanti ad un giudice belga·
- provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal presidente del tribunale·
- provvedimento di astensione dal giudizio di cui all'art. 14 della convenzione italo·
- identità dell'oggetto e del titolo·
- declinatoria di giurisdizione·
- belga del 6 aprile 1962, ratificata con legge n. 596 del 1963·
- sospensione necessaria del giudizio·
- natura·
- rimedio esperibile
- 2. CGCE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co. KG e Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co. KG contro Eurocontrol, 16/06/1977Provvedimento: […] Questo principio, che avete sviluppato a proposito dei regolamenti sulla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, vale anche, direi, per l'interpretazione della Convenzione del 1968. Vi siete trovati di fronte ad un problema analogo nel settore previdenziale, nel quale i regolamenti comunitari contengono pure una disposizione secondo cui «a meno che sia diversamente stabilito in modo espresso … le disposizioni [del testo considerato] si sostituiscono … a quelle delle convenzioni … intervenute tra due o più Stati membri» (art. 5 del regolamento n. 3) e «le disposizioni … non pregiudicano le obbligazioni derivanti da … altre disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale, […]Leggi di più...
- 3. CGCE, n. 814/79, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Stato olandese contro Reinhold Rüffer, 08/10/1980Provvedimento: […] L'art. 21 stabilisce che «nell'assol-vere le funzioni di polizia fluviale, ciascuna delle parti contraenti applicherà le disposizioni di legge e i regolamenti nazionali vigenti». […] In Germania vi sono due leggi in materia, una del 18 maggio 1974, la «Stran-dungsordnung» (regolamento in materia di relitti) e una del 2 aprile 1968, la «Bundeswasserstraßengesetz» (legge sulle vie d'acqua federali). […]Leggi di più...