Articolo 9 del Decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 dicembre 1994
>
Versione
9 febbraio 1995
Art. 9.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 7 APRILE 1995, N. 104
Entrata in vigore il 9 febbraio 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente