Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350
Articolo 2
Versione
13 ottobre 1985
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Versione
1 gennaio 1993
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 1. ((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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