Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 giugno 1958
Art. 7.
I posti che si rendono vacanti in seguito al collocamento fuori ruolo possono essere utilizzati ai fini delle promozioni soltanto se nella qualifica da conferire non esistano impiegati in soprannumero.
L'impiegato che cessa dalla posizione di fuori ruolo rientra in ruolo occupando, ove occorra, anche in soprannumero, il posto spettantegli secondo il precedente ordine di posizione nella qualifica.
Entrata in vigore il 27 giugno 1958
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