Articolo 13 del Decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271
Articolo 12Articolo 14
Decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271
Articolo 13 del Decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271
Versione 10 luglio 1995
>
Versione 9 settembre 1995
Art. 13. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Entrata in vigore il 9 settembre 1995
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 05/03/2013, n. 2326
Provvedimento: […] In particolare nella dichiarazione presentata non vi è cenno: a) della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27 febbraio 1984 (definitiva il 13 marzo 1984) di condanna per violazione delle disposizioni sugli olii minerali ai sensi degli artt. 1 e 13 del d.l. n. 271 del 1995, comportamento che all'epoca dei fatti costituiva un delitto sanzionato con la multa; b) della sentenza di primo grado di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale punito con la reclusione; […]
Leggi di più...
art. 20 legge n. 241 del 1990·
normativa comunitaria·
regolamento CE n. 1875 del 2006·
obblighi doganali·
operatore economico autorizzato·
precedenti penali dei rappresentanti legali·
tempi massimi per il rilascio del certificato AEO·
silenzio assenso·
principio di buona fede·
diniego del certificato AEOF·
tutela del consumatore·
dichiarazione sostitutiva DPR n. 445 del 2000·
regolamento CE n. 648 del 2005·
infrazioni doganali·
certificato AEOF
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!