Articolo 10 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
Articolo 9Articolo 11
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1 giugno 2004
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2 aprile 2005
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18 aprile 2017
Art. 10. (( (Doveri e incompatibilita'). )) (( 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda ))
Entrata in vigore il 2 aprile 2005
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