2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo (( di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)) .
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)) .