Articolo 14 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
Articolo 13
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Art. 14. Norme finali 1. Nei casi previsti dall' articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331 , e con le modalita' previste dall' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , e' ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 , e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64 , e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998 . Nel medesimo periodo il contingente annuale e' determinato secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001 .
3. Il presente decreto entra in vigore dal ((1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005)) .
4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Entrata in vigore il 11 novembre 2004
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