Articolo 5 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Articolo 3 bisArticolo 6
Versione
27 marzo 1997
Art. 5. Interventi nel settore del trasporto aereo 1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorita' per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle societa' di gestione costituite secondo le previsioni dell' articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' affidata alle societa' di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Entrata in vigore il 27 marzo 1997
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