Articolo 20 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Articolo 18Articolo 19 bis
Versione
27 marzo 1997
Art. 20. Norme finali 1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Entrata in vigore il 27 marzo 1997
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