Articolo 19 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Articolo 18Articolo 19 bis
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27 marzo 1997
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25 maggio 1997
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10 agosto 2000
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 2000, N. 205))
Entrata in vigore il 10 agosto 2000
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