Art. 2. Informazione e partecipazione dei cittadini ((.
Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania)) 1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformita' ai principi della "Carta di Aalborg", approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle citta' sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ((e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione.
Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
1-ter. Il Commissario delegato individua le modalita' operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.
Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania)) 1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformita' ai principi della "Carta di Aalborg", approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle citta' sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ((e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione.
Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
1-ter. Il Commissario delegato individua le modalita' operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.