Art. 6. (Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) .
1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 , si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 , si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.