Articolo 6 del Decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263
Articolo 5Articolo 7
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9 ottobre 2006
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17 luglio 2008
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6 febbraio 2018
Art. 6. (Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) .
1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 , si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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