Art. 9. 1. All' articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore ((o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado)) consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.".
"Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore ((o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado)) consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.".