Articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
Articolo 8
Versione
1 gennaio 1989
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Versione
28 febbraio 1989
Art. 9. 1. All' articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore ((o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado)) consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1989
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