2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonche' la liberta' di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonche' agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell' articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , con le modalita' specificate con le medesime direttive.
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri puo' essere limitato, purche' non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente e' informato delle regole vigenti nel centro nonche' dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , e successive modificazioni.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute ((o di vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 17, comma 1,)) sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilita' che richiedono misure di assistenza particolari.