Articolo 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
30 settembre 2015
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Versione
4 dicembre 2018
Art. 5. Domicilio 1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui ((agli articoli 6, 9 e 11)) , l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.(6)
4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare.(6)
5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell' articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter , 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle strutture di cui ((agli articoli 6 e 9)) .

-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio 2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale delle restanti disposizioni dell' art. 13 del d.l. n. 113 del 2018 " (le quali hanno disposto la modifica dei commi 3 e 4 del presente articolo).
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
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