Articolo 6 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Articolo 6Articolo 6 ter
Versione
6 maggio 2023
>
Versione
11 ottobre 2024
>
Versione
11 dicembre 2024
>
Versione
24 maggio 2025
Art. 6-bis. (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) 1. Fuori dei casi ((di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis)) , del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , il richiedente puo' essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera ((di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis)) , del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008 , al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura alla frontiera di cui all' articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell' articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 .
La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e' trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all' articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , situati in prossimita' della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , si applicano le disposizioni dell' articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
Entrata in vigore il 24 maggio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente