Articolo 13 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Articolo 9Articolo 11
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30 settembre 2015
Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri 1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all' articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell' articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda l'art. 25 del presente decreto.
Entrata in vigore il 30 settembre 2015
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