Articolo 20 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Articolo 19 bisArticolo 19 bis
Versione
30 settembre 2015
>
Versione
4 dicembre 2018
Art. 20. Monitoraggio e controllo 1. ((Il Dipartimento per le liberta' civili)) e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attivita' di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.
2. L'attivita' di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualita' dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all' articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni, ((e all'articolo 12,)) con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonche' le modalita' di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 .
3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno puo' avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.
4. Degli esiti dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto nella relazione di cui all' articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 .
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente