Articolo 12 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 agosto 1987
Art. 12.
Incarichi provvisori

Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, la U.S.L. sentito il comitato consultivo ex art. 36 puo' conferire ad un medico residente nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessera' nel momento in cui sara' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 41.
In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di trenta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Entrata in vigore il 5 agosto 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente