Art. 4.
Incompatibilita'
In attesa della regolamentazione legislativa della materia e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo art. 5 il medico che, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si trovi in una delle posizioni di incompatibilita' previste da leggi o da contratti di lavoro, o che:
a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o convenzionato non incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli 47 e 48 della legge n. 833/78 ;
b) svolga funzioni fiscali per conto della U.S.L. limitatamente all'ambito nel quale puo' acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
f) operi, a qualsiasi titolo, in presidi stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' art. 43 della legge n. 833/78 .
L'incompatibilita' di cui alla lettera f) non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate oppure attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale e' compatibile l'attivita' di medico di medicina generale con quella di guardia medica, secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo relativo a quest'ultimo settore.
Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o espleti funzione assimilabile a quest'ultima, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 in tema di limitazione del massimale, non puo' acquisire scelte da parte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' sopra descritte comporta la cancellazione dall'elenco di cui al successivo art. 5.
Incompatibilita'
In attesa della regolamentazione legislativa della materia e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo art. 5 il medico che, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si trovi in una delle posizioni di incompatibilita' previste da leggi o da contratti di lavoro, o che:
a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o convenzionato non incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli 47 e 48 della legge n. 833/78 ;
b) svolga funzioni fiscali per conto della U.S.L. limitatamente all'ambito nel quale puo' acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
f) operi, a qualsiasi titolo, in presidi stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' art. 43 della legge n. 833/78 .
L'incompatibilita' di cui alla lettera f) non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate oppure attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale e' compatibile l'attivita' di medico di medicina generale con quella di guardia medica, secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo relativo a quest'ultimo settore.
Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o espleti funzione assimilabile a quest'ultima, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 in tema di limitazione del massimale, non puo' acquisire scelte da parte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' sopra descritte comporta la cancellazione dall'elenco di cui al successivo art. 5.