Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
Articolo 9Articolo 11
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19 dicembre 2017
Art. 10. 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' regionale competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.(7)(8) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2017
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