Art. 2.
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o piu' sostanze in quantita' e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrita' dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attivita' ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di qualita' dell'aria: limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualita' dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente; b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali e' necessaria una particolare tutela della qualita' dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici; b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni; c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantita' di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalita' e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilita' e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.(7)(8) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o piu' sostanze in quantita' e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrita' dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attivita' ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di qualita' dell'aria: limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualita' dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente; b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali e' necessaria una particolare tutela della qualita' dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici; b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni; c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantita' di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalita' e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilita' e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.(7)(8) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.