Art. 8. 1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da' comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.(7)(8) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.(7)(8) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.