Art. 1. 1. Il presente decreto detta norme per la tutela della qualita' dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera; b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego; c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.(7)(8) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera; b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego; c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.(7)(8) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.