Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
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Art. 25. 1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorita' competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria.
5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.(4)
6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 e' punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.(2)
7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 e' punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.(7)(8) ((10)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-22 aprile 1992, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 29/04/1992 n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, sesto comma, "nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziche' alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15"". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 giugno - 15 luglio 1997, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1997 n. 30) ha dichiarato "ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 25, comma 5, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 , nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziche' "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , preveda l'ulteriore vigenza". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2017
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