Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 luglio 1967
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Versione
20 febbraio 2020
Art. 8.

Per gli ufficiali sospesi precauzionalmente dall'impiego sono formati i documenti caratteristici secondo le seguenti norme:
all'atto del collocamento nella suddetta posizione, e' compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non deve contenere alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la adozione del provvedimento;
a conclusione del procedimento penale o della inchiesta formale e, comunque, dopo la revoca della sospensione precauzionale, e' redatta, a cura dell'autorita' da cui l'ufficiale dipende, una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, dalla quale risultino:
il periodo di tempo in cui l'ufficiale e' rimasto nella posizione di sospensione dall'impiego;
il motivo della sospensione o della revoca;
l'esito dei procedimenti penale o disciplinare.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono abrogati:[...]
b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 ".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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