Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429
Articolo 16Articolo 18
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6 luglio 1967
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11 luglio 1974
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14 dicembre 1980
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7 giugno 2008
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20 febbraio 2020
Art. 17.

I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 APRILE 2008, N. 91 .
La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione della guardia di finanza diretti superiori in carica.
Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il grado di colonnello o generale, ovvero autorita' civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono abrogati:[...]
b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 ".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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