Art. 3.
Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo.
Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall' articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 ; la qualifica "eccellente" e' riservata a coloro che emergono nettamente per qualita' e rendimento eccezionali.
Col rapporto informativo viene espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto dall'articolo 5 per la redazione della scheda valutativa.
Rapporti informativi sono altresi' compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un'autorita' civile o un'autorita' militare che non appartenga alla Guardia di finanza.
Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali che esplichino un incarico di comando o di servizio alla temporanea dipendenza di una autorita' che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto e' compilato soltanto nel caso che il comando generale giudichi l'incarico di particolare importanza e rilievo e puo' riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo art.
5.
Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze della stessa autorita' viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.
Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze di autorita' diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il comando generale stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa.
Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tale caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa.
Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il Comando Generale stabilisce per quali di essi debba essere compilata la scheda valutativa.
Con il foglio di comunicazione sono portati a conoscenza degli interessati il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono abrogati:[...]
b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 ".
Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo.
Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall' articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 ; la qualifica "eccellente" e' riservata a coloro che emergono nettamente per qualita' e rendimento eccezionali.
Col rapporto informativo viene espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto dall'articolo 5 per la redazione della scheda valutativa.
Rapporti informativi sono altresi' compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un'autorita' civile o un'autorita' militare che non appartenga alla Guardia di finanza.
Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali che esplichino un incarico di comando o di servizio alla temporanea dipendenza di una autorita' che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto e' compilato soltanto nel caso che il comando generale giudichi l'incarico di particolare importanza e rilievo e puo' riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo art.
5.
Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze della stessa autorita' viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.
Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze di autorita' diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il comando generale stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa.
Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tale caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa.
Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il Comando Generale stabilisce per quali di essi debba essere compilata la scheda valutativa.
Con il foglio di comunicazione sono portati a conoscenza degli interessati il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono abrogati:[...]
b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 ".