Articolo 5 del Regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945
Articolo 4Articolo 6
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31 marzo 1931
Art. 5.

Per l'ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola e' necessario essere in possesso del titolo di promozione alla 5ª classe elementare. Tuttavia possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale titolo, purche' superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e orali.

L'ammissione ai Regi conservatori di musica puo' essere chiesta per uno qualsiasi degli anni di corso di una determinata scuola. La Commissione esaminatrice, qualora il candidato non si mostri sufficientemente idoneo per l'anno di corso al quale ha chiesto di essere ammesso, puo' proporre al direttore, sempre che concorrano gli altri requisiti voluti, l'ammissione ad un diverso anno di corso.

In tal caso viene assegnata al candidato una votazione di merito che vale anche agli effetti della inclusione nella graduatoria per l'ammissione alle varie scuole nei limiti dei posti disponibili, in concorrenza con gli altri candidati.

Entrata in vigore il 31 marzo 1931
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