Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 1962 |
Versioni del testo
- Art. 1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
- Art. 2.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1). - Art. 3.
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1962 - 1963, in lire 35.300.000.000.