Articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442
Articolo 2Articolo 4
Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442
Articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442Abrogato
Versione 1 gennaio 1925
>
Versione 10 marzo 1925
>
Versione 18 luglio 1967
>
Versione 16 dicembre 2009
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 08/07/1967, n. 101
Massima: […] R.D. 11 dicembre 1887 n. 5138, R.D. 2 luglio 1896 n. 313, R.D. 5 luglio 1896 n. 314, R.D.L. 20 marzo 1924 n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925 n. 473), R.D. 28 dicembre 1924 n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926 n. 597), R.D. 16 agosto 1926 n. 1489; R.D. 21 gennaio 1929 n. 61, […]
Leggi di più...
accertamento di titoli non ancora riconosciuti·
legislazione anteriore alla costituzione·
titoli esistenti anteriormente al 28 ottobre 1922·
limiti.·
inammissibilita'·
illegittimita' costituzionale·
sent. 101/67. araldica·
disciplina e tutela diverse da quelle del diritto al nome·
titoli nobiliari in genere
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!