Articolo 13 - Testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 12Articolo 14
Versione
22 gennaio 1932

Art. 13.


( Art. 11 ( 1° e 2° comma) legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª, art. 1 (1° comma), 5 ( 4° comma ) e 6 ( 2° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe.
La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.
Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914.
Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell' art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 , in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvedera' l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1932
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente