Articolo 52 - Testo unico delle leggi sul nuovo catasto
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22 gennaio 1932

Art. 52.


( Art. 48 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª.
Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1932
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