Art. 52.
( Art. 48 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª.
Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.