Articolo 16 - Testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 15Articolo 17
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22 gennaio 1932

Art. 16.


( Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all' art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684 , e cioe' le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:
a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.
I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1932
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