Art. 7.
( Art. 7 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23 ; art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135 ).
Alla delimitazione e terminazione terra' dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.
L'assenza pero' dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospendera' il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.
I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto.
I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.
Il Governo potra' fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione.
Se la proprieta' indivisa dell'immobile e' comune a piu' persone, l'intestazione indichera' le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sara' tenuto in solido al pagamento dell'imposta.
Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di piu' persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilita' del sopra o sotto suolo, la intestazione indichera' come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sara' tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarieta' per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e cio' nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.
Nulla e' innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purche' questa sia stabilita in una somma o quantita' determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.
Nulla e' pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuita' costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettivita' sopra immobili di altrui proprieta'.