Articolo 11 - Testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 10Articolo 12
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22 gennaio 1932

Art. 11.


( Art. 9 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale e' fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali e' determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualita' e classe.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1932
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