Art. 11.
( Art. 9 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale e' fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali e' determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualita' e classe.