Articolo 28 - Testo unico delle leggi sul nuovo catasto
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22 gennaio 1932

Art. 28.


( Art. 7 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).

Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria.
Il Collegio dei periti e' composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potra' essere richiesto dalle esigenze del servizio.
La segreteria e' composta di uno o piu' segretari.
All'uno ed all'altra e' aggregato il personale d'ordine necessario.
I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione.
E' fatto assoluto divieto al Collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1932
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