Articolo 23 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 22Articolo 24
Versione
3 aprile 2014
Art. 23.

Pluralita' di difensori e societa' professionali

1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sara' svolta da piu' soci.
Entrata in vigore il 3 aprile 2014
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