Articolo 19 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 18Articolo 20
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27 aprile 2018
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23 ottobre 2022
Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, della quantita' e qualita' delle attivita' compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)) , ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento. (2)

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2022
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