Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali
1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' ((...)) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' ((...)) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. ((Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.)) (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018.