Articolo 20 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 19Articolo 21
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3 aprile 2014
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27 aprile 2018
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23 ottobre 2022
Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali

1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' ((...)) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' ((...)) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. ((Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.)) (2)

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2022
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