Articolo 16 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 aprile 2014
Art. 16. Parte civile 1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.
Entrata in vigore il 3 aprile 2014
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